Lo Statuto

Titolo 1: Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

In adesione dell’accordo del 19 luglio 1990 fra le Organizzazioni nazionali imprenditoriali, (l’ANIEM, la ANCPL, la FEDERLAVORO e SERVIZI, l’AICPL-AGCI, la FNAE-CNA, l’ANAEPA-CGIA, la CASA e la CLAAI) e Sindacali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCASA-CISL, FILLEA-CGIL, per al realizzazione di un sistema nazionale di Casse Edili, e in conformità a quanto stabilito dagli artt. 38 e 39 del CCNI per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini (dell’ottobre 1987), del CCNI per i dipendenti dell imprese artigiane edili ed affini ( del luglio 1987), per iniziativa delle Organizzazioni regionali Imprenditoriali (ANIEM-API, ANCPL, CONFCOOPERATIVE, CNA, AGCI, CASA, CLAAI) e sindacali dei lavoratori FILLEA-CGIL, è costituita la “CASSA EDILE” regionale di Basilicata, di seguito denominata EDILCASSA DI BASILICATA.

La Edilcassa è parte integrante del Sistema Nazionale delle Casse Edili discendente dall’accordo nazionale del 19.07.1990 e relativo Statuto costitutivo cui si riferisce e conosce.

ARTICOLO 2

Sede, Funzioni, Durata

La Edilcassa di Basilicata ha sede legale in Matera e Uffici operativi a Potenza e Matera. La Edilcassa è un Ente paritetico contrattuale, costituito in adempimento a quanto stabilito dal CCNL richiamati nell’art.1.

La durata della EDILCASSA è a tempo indeterminato e spetta alle organizzazioni nazionali e regionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, deliberarne le modificazioni, gli scopi e la liquidazione, secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente statuto.

ARTICOLO 3

Rappresentanza e domicilio legale.

La rappresentanza legale della EDILCASSA spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Foro di Matera è competente per tutte le controversie che dovessero verificarsi in relazione all’attività dell’ EDILCASSA.

ARTICOLO 4

Attività e compiti

La EDILCASSA ha per fine l’attività mutualistica previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori iscritti attraverso la gestione degli accantonamenti versati dalle imprese in base ai contratti di lavoro ed accordi tra le parti del settore edile nazionale, regionale e territoriale. Le imprese edili, in osservanza all’art. 2 e qualora versino regolarmente gli accantonamenti contrattuali a favore dei propri singoli dipendenti, usufruiranno del servizio della EDILCABA, la quale procederà in loro vece, surrogandoli da tali obblighi, ad erogare le prestazioni come dai seguenti comma a), b), e), d).

Le somme accantonate presso la EDILCASSA ed accreditate ai singoli iscritti, per quanto loro spettante, conservano integro il loro carattere di retribuzione; pertanto, esse non possono essere
sequestrate o pignorate se non per i crediti e nei limiti previsti dalla Legge. La EDILCASSA dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazione nazionali, regionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni firmatarie dei contratti di cui all’art. 1. In particolare la EDILCASSA ha le seguenti finalità:

a) amministrare le somme costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e riposi annui spettanti ai lavoratori ed accantonate da parte dei datori di lavoro; provvedere al pagamento delle somme versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori;

b) svolgere ogni forma di assistenza ed informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortunio e diritto allo studio, nonchè in materia di anzianità professionale edile a favore degli aventi diritto;

c) assicurare, utilizzando le attività di bilancio, a favore dei lavoratori edili e dei loro familiari a carico, le prestazioni assistenziali e previdenziali di carattere economico, professionale, culturale morale, stabilite dagli accordi nazionali; per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali predetti, si fa riferimento agli accordi regionali e territoriali sottoscritti dalle parti imprenditoriali e sindacali di cui all’ art. 1. Le prestazioni demandate agli accordi regionali e territoriali sono concordate congiuntamente dalle organizzazioni di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio, accertate dal Consiglio di Amministrazione dell’EDILCASSA;

d) provvedere ad ogni altro compito che le venga congiuntamente affidato dalle parti imprenditoriali e sindacali costituenti ed amministrare e gestire i contributi per la formazione professionale e la prevenzione infortuni.

La EDILCASSA potrà altresì avere la possibilità di provvedere ad ogni altro compito che le venga affidato congiuntamente dalle parti costituenti, in favore di figure non identificate nell’art. 1.

Titolo 2: Contributi e Gestione

ARTICOLO 5

Iscritti

Sono iscritti alla EDILCASSA tutti i lavoratori dipendenti da imprese, nonché i soci delle cooperative iscritte alla EDILCASSA stessa, le quali siano in regola con gli adempimenti previsti e che esercitino attività nel settore edile ed affini nella Regione Basilicata. All’atto dell’iscrizione il datore di lavoro dichiarerà la propria adesione al CCNL dell’industria, dell’artigianato e della cooperazione. L’iscrizione del lavoratore avviene per mezzo della comunicazione del nominativo da parte del datore dì lavoro secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che eserciti un’attività diversa da
quella edile ed affine;

b) cessazione di attività lavorativa dell’iscritto;

c) trasferimento dell’iscritto presso altre Casse di mutualità;

d) cessazione di attività dell’EDILCASSA.

Nel caso previsto al punto c), la EDILCASSA riconoscerà al lavoratore i diritti maturati nel periodo
di iscrizione trasferendo all’altra Cassa Edile quanto dì competenza.

ARTICOLO 6

Contributi e Versamenti.

I contributi ed i versamenti dovuti dalle imprese e dai lavoratori iscritti alla EDILCASSA sono stabi1iti dai contratti collettivi e da accordi sindacali nazionali, regionali e territoriali. Le modalità di versamento dei contributi e di qualsiasi altra somma vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione. Le imprese sono responsabili dell’esatto versamento dei contributi a loro carico e di quelli trattenuti sul salario corrisposto al lavoratore Nei confronti delle imprese inadempienti il Consiglio di Amministrazione adotterà tutti i provvedimenti necessari per l’esazione, anche coattiva di quanto dovuto.

Titolo 3: Organi Amministrativi e di Controllo

ARTICOLO 7

Organi della EDILCASSA.

Sono organi della EDILCASSA:

   – Il Comitato di Presidenza;

   – Il Consiglio di Amministrazione;

   – L’Assemblea Generale;

   – Il Collegio dei Sindaci revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

Comitato di Presidenza Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Vice Presi dente, nominati degli artt. 17 e 18 del presente Statuto. Il Comitato di Presidenza ha compiti di elaborazione, programmazione e organizzazione delle attività inerenti le finalità dell’EDILCASSA e di esecuzione di quanto deciso dagli Organi competenti (Consiglio di Amministrazione ed Assemblea Generale)

ARTICOLO 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in misura paritetica dalle organizzazioni regionali, imprenditoriali, e di quelle sindacali dei lavoratori costituenti la EDILCASSA. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 18 ad un massimo di 24 membri. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà deciso dall’Assemblea Generale.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
E’ facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del triennio. In
tal caso i Consiglieri subentrati restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione di competenza.

ARTICOLO 10

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’EDILCASSA compiendo tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità
statutarie secondo le norme dei regolamenti. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

  • nominare il Presidente ed il Vice Presidente della EDILCASSA con criteri di rotazione tra le parti;
  • deliberare ed approvare i regolamenti interni della EDILCASSA e le loro eventuali modifiche (regolamento amministrativo e delle prestazioni);
  • deliberare modalità e termini di riscossione, accantonamenti e versamenti connessi all’attuazione delle finalità di cui all’art. 4;
  • provvedere alla formulazione del bilancio preventivo e consuntivo dell’EDILCASSA;
  • vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della EDILCASSA sia tecnici che amministrativi;
  • provvedere all’impiego dei fondi dell’EDILCASSA a norma del presente statuto e relativi regolamenti;
  • provvedere alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;
  • curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni;
  • promuovere convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro e lavoratori gli scopi ed il funzionamento dell’EDILCASSA.
  • curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;
  • acquistare, vendere e costruire immobili, concedere mutui, accordare pegni ed ipoteche, iscrizioni, postergazioni; cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per al rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrii ed amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti e recederne, appellare o ricorrere per revocazioni o cessazioni, accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili;
  • perseguire lo sviluppo dell’EDILCASSA attraverso gli strumenti di promozione più idonei;
  • compiere ogni operazione giuridica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare;
  • assumere e licenziare il personale dell’EDILCASSA e fissarne il trattamento economico ed assicurativo, in conformità alla contrattazione e legislazione vigente;
  • stipulare convenzioni con Enti e/o Compagnie assicurative finalizzate al proseguimento degli scopi sociali, nell’ambito degli indirizzi generali indicati dalla “CASSA NAZIONALE”.

ARTICOLO 11

Convocazioni, Delibearazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni 3 mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei Membri del Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice Presidenteo dalCollegio dei Sindaci revisori. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata. In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a 48 ore e la convocazione effettuataper telegramma. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della EDILCASSA. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. La deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e debbono essere verbalizzate nell’apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni. Quando il numero degli assenti del gruppo dei componenti di parte datoriale o di parte dei lavoratori è pari o superiore alla differenza tra i voti favorevoli o contrari la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione, da tenersi entro i successivi 15 giorni, per una nuova delibera per la quale varranno le norme di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo.

ARTICOLO 12

Assemblea Generale

L’assemblea Generale è costituita da 36 componenti di cui: 18/24 componenti il Consiglio di amministrazione. Gli altri componenti verranno pariteticamente nominati dalle parti costituenti.I componenti dell’Assemblea Generale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E’ facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del triennio. In tal caso i Consiglieri subentrati restano in carica fino allo scadere del mandato dell’Assemblea Generale.

ARTICOLO 13

Compiti e poteri dell’Assemblea Generale.

E’ compito dell’Assemblea Generale approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’EDILCASSA e le relative linee programmatiche e di sviluppo predisposte dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni nazionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori costituenti, entro 30 giorni dalla sua approvazione.

ARTICOLO 14

Convocazione e deliberazione dell’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale si riunisce ordinariamente una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei componenti, con le modalità previste per il consiglio di Amministrazione, di cui all’art. 11. Per la validità delle riunioni dell’Assemblea Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e la stessa maggioranza di partecipanti è richiesta per la validità delle sue delibere.

ARTICOLO 15

Collegio Sindacale

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri di cui uno designato unitariamente dalle Associazioni Imprenditoriali ed uno designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali costituenti L’EDILCASSA. Il terzo membro che presiede il Collegio è scelto, di comune accordo tra le parti, tra gli iscritti all’Albo dei Sindaci Revisori Ufficiali dei Conti. I Sindaci Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le parti di cui al 1° comma designano inoltre due Sindaci Revisori Supplenti destinati a sostituire i Sindaci Revisori effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore. Il compenso del Collegio dei Sindaci Revisori viene fissato dal Consiglio di Ammninistrazione.

ARTICOLO 16

Attribuzioni del Collegio dei Sindaci Revisori

I Sindaci Revisori, che costituiscono il Collegio, esercita le attribuzioni ed hanno i poteri di cui agli artt. 2403, 2404, 2405 e 2407 del Codice civile in quanto applicabili e sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’espletamento delle loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina il bilancio consuntivo dell’EDILCASSA per controllare la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci Revisori ne faccia richiesta.


ARTICOLO 17

Il Presidente

Il Presidente è formalmente nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’EDILCASSA. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’EDILCASSA e dura in carica tre anni salvo la facoltà di sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui all’art. 9. Relativamente alla durata della carica valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di assenza o di impedimenti il Presidente delegherà per iscritto, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri. Spetta al Presidente:

    • rappresentare l’EDILCASSA di fronte a terzi ed in giudizio;
    • promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Generale e presiederne le adunanze;
    • sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all’applicazione del presente statuto;
    • dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
    • svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto e che gli vengano affidati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18

Il Vice Presidente

Il Vice presidente è formalmente nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’EDILCASSA. Il Vice Presidente dell’EDILCASSA dura in carica circa tre anni fatta salva la facoltà di sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui all’art. 9. Spetta al Vice Presidente:

    • sovrintendere di concerto con il Presidente, alla applicazione dello statuto.
    • dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimenti il Vice Presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di Ammninistrazione tutto o parte dei suoi poteri.

ARTICOLO 19

La Direzione

Gli uffici dell’EDILCASSA sono retti dalla Direzione. Le attribuzioni, il trattamento economico e normativo della Direzione, come di tutto il personale, verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento. Per il funzionamento degli uffici, l’EDILCASSA potrà avvalersi di personale la cui assunzione è demandata, come per la Direzione, all’Organismo di cui sopra.

Titolo 4: Patrimonio Sociale e Bilanci

ARTICOLO 20

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’EDILCASSA è così costituito:

  • dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della EDILCASSA di Basilicata.
  • Delle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate a rientrare nel patrimonio della EDILCASSA.

I capitali amministrati dalla EDILCASSA possono essere impiegati in titoli di Stato e in beni immobili per uso della EDILCASSA.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell’Ente.

ARTICOLO 21

Entrate

Costituiscono entrate della EDILCASSA:

  • i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti;
  • le rendite patrimoniali e gli interessi sui contributi di cui al primo punto a) nonchè sugli accantonamenti versati dalle imprese;
  • gli interessi corrispettivi o moratori per ritardati versamenti di accantonamenti e contributi;
  • le somme che per qualsiasi titolo, anche previe le eventuali autorizzazioni di legge vengano in possesso dell’EDILCASSA.

ARTICOLO 22

Prelevamenti e spese

Ogni prelievo, erogazione o movimento dei fondi deve essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dalla Direzione e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente ed il Vice Presidente debbono farsi sostituire conferendo delega per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente fra quelli nominati dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali.

ARTICOLO 23

Esercizi finanziari e bilanci.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea Generale entro la data del 30 giugno dell’anno di competenza. Il bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all’approvazione. Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’esame dell’Assemblea Generale entro il 31 maggio di ogni anno. Sia il bilancio consuntivo approvato che il bilancio preventivo, entro trenta giorni dalle rispettive date di riferimento sopra riportate, devono essere inviati alle parti imprenditoriali e sindacali cui spetta la nomina dei componenti il Consiglio di Ammninistrazione.

Titolo 5: Disposizioni Varie

ARTICOLO 24

Liquidazione

La messa in liquidazione dell’EDILCASSA è disposta su decisione congiunta dalle parti imprenditoriali e sindacali che l’hanno costituita. Per la messa in liquidazione le anzidette organizzazioni nazionali provvederanno alla nomina di 6 liquidatori nominati in misura paritetica tra le Organizzazioni nazionali imprenditoriali. e sindacali dei lavoratori costituenti. Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’EDILCASSA i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato. Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà in difetto il Presidente del Tribunale per la circoscrizione territoriale del Foro competente. E’fatto obbligo devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3. comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662.

ARTICOLO 25

Modifiche dello Statuto.

Qualunque modifica al presente Statuto deve scaturire dalle pattuizioni tra le Organizzazioni costituenti e successivamente deliberato, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei voti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 26

Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

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